Sez. 1, Sentenza n. 3501 del 04/04/1991 (Rv. 471525 - 01)
Assicurazione - Contratto di assicurazione - Disposizioni generali - Rischio assicurato (oggetto del contratto) - Dichiarazioni del contraente - Reticenze ed inesattezze - In genere | Nelle risposte al questionario predisposto dall'assicuratore - Rilevanza.
Assicurazione - Contratto di assicurazione - Disposizioni generali - Rischio assicurato (oggetto del contratto) - Dichiarazioni del contraente - Reticenze ed inesattezze - In genere
Ai fini dell'annullamento del contratto di assicurazione ex art. 1892 cod. civ. per dichiarazioni inesatte e reticenti, la predisposizione di un questionario da parte dell'assicuratore evidenzia l'intenzione di quest'ultimo di annettere particolare importanza a determinati requisiti, richiamando l'attenzione del contraente a fornire risposte complete e veritiere sui quesiti medesimi, e, quindi, può essere valutata dal giudice del merito in sede d'indagine sul carattere determinante, per la formazione del consenso, di dette inesattezze o reticenze.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1892, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)