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Sez. 3, Sentenza n. 10086 del 12/10/1998 (Rv. 519630 - 01)

ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - DISPOSIZIONI GENERALI - RISCHIO ASSICURATO (OGGETTO DEL CONTRATTO) - DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE - RETICENZE ED INESATTEZZE - IN GENERE | Annullabilità del contratto - Condizioni - Questionario predisposto dall'assicuratore - Rilevanza.
Stato
decisa il 1998-10-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/519630-01

ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - DISPOSIZIONI GENERALI - RISCHIO ASSICURATO (OGGETTO DEL CONTRATTO) - DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE - RETICENZE ED INESATTEZZE - IN GENERE

Affinché un contratto di assicurazione possa ritenersi annullabile a norma dell'art. 1892 cod. civ., non è sufficiente una qualsiasi inesattezza o reticenza dell'assicurato, circa i dati che lo riguardano, in sede di formazione del contratto, richiedendosi che le dichiarazioni non veritiere rese dall'assicurato con dolo o colpa grave abbiano, secondo l'apprezzamento istituzionalmente riservato al giudice di merito, un'effettiva influenza sul rischio, cosicché esse possano ritenersi avere inciso sul consenso dell'assicuratore. Tuttavia, la predisposizione di un questionario da parte dell'assicuratore evidenzia l'intenzione di quest'ultimo di annettere particolare importanza a determinati requisiti, richiamando l'attenzione del contraente a fornire risposte complete e veritiere sui quesiti medesimi, e, quindi, deve essere valutata dal giudice del merito in sede d'indagine sul carattere determinante, per la formazione del consenso, di dette inesattezze o reticenze.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1892

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)