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Sez. 3, Sentenza n. 22597 del 20/05/2025 Ud. (dep. 16/06/2025) Rv. 288305-01

SENTENZA - CORRELAZIONE TRA ACCUSA E SENTENZA - IN GENERE | Fatto diverso non rilevato in primo grado o risultato in appello - Proscioglimento in appello dell'imputato per mancanza di contestazione - Obbligo della corte d'appello di annullare la sentenza di primo grado - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2025-05-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/288305-01

SENTENZA - CORRELAZIONE TRA ACCUSA E SENTENZA - IN GENERE

La mancata correlazione tra il fatto enunciato nell'ordinanza di rinvio a giudizio, nella richiesta o nel decreto di citazione e quello risultato nel dibattimento, non rilevata dal giudice di primo grado o risultata nel giudizio di appello, non comporta l'obbligo del giudice di appello di annullare la sentenza impugnata che abbia prosciolto direttamente l'imputato per mancanza della contestazione, posto che questa, essendo equivalente a una pronunzia assolutoria nel merito, suscettibile di irrevocabilità, non determina alcun pregiudizio perché più favorevole rispetto all'adozione dell'ordinanza di trasmissione degli atti per mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 477 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 519 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 522, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 521 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)