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Sez. 6, Sentenza n. 43336 del 09/09/2016 Ud. (dep. 13/10/2016) Rv. 268441 - 01

SENTENZA - CORRELAZIONE TRA ACCUSA E SENTENZA - IN GENERE | Fatto diverso - Rilevabilità d'ufficio nel giudizio d'appello - Condizioni - Omessa pronuncia sulla richiesta della parte non impugnante sul punto - Nullità della sentenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-09-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/268441-01

SENTENZA - CORRELAZIONE TRA ACCUSA E SENTENZA - IN GENERE

La diversità del fatto accertato rispetto a quello contestato può essere rilevata d'ufficio dal giudice d'appello ogni qual volta è investito, con l'atto di impugnazione, della richiesta di verificare la sussistenza dell'addebito, di talché, la mancata pronuncia sulla domanda, ancorché proveniente da una parte non impugnante, di accertare la correlazione tra i fatti provati e quelli oggetto di contestazione determina una nullità ex art. 606, comma primo, lett. c), cod. proc. pen. per inosservanza di norme processuali. (In applicazione di tale principio la Corte ha annullato con rinvio la sentenza con la quale era stata dichiarata inammissibile, per difetto di appello sul punto, la richiesta del pubblico ministero di rilevare il difetto di corrispondenza tra i fatti accertati e quelli contestati).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 521 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 522, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 598, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 604 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)