Sez. 4, Sentenza n. 7192 del 06/06/1996 Ud. (dep. 18/07/1996) Rv. 205362 - 01
Procedimenti speciali - Patteggiamento - Sentenza - In genere | Reato di cui all'art. 186 D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 - Sospensione della patente di guida - Applicazione anche con la con sentenza di patteggiamento - Ragioni.
Procedimenti speciali - Patteggiamento - Sentenza - In genere
Il giudice che applichi la pena per il reato di cui all'art. 186 D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, deve disporre la sospensione della patente di guida. Tale sanzione amministrativa accessoria discende, ex art. 186, comma secondo, D.Lgs. citato, dall'accertamento del fatto di guida in stato di ebbrezza alcolica e consegue di pieno diritto anche alla sentenza del patteggiamento. Questa, ancorché manchi un giudizio di colpevolezza e, quindi, di responsabilità dell'imputato che concorda con il P.M. la pena, conclude una fase processuale in cui l'accertamento deriva dalla contestazione del reato, collegata alla volontà dell'incolpato che, lungi dal contrastare tale contestazione, accetta le conseguenze sul piano penale.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 495 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 495 CORTE COST., Cod. Strada Nuovo art. 186
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)