Sez. 4, Sentenza n. 4639 del 13/05/1997 Ud. (dep. 16/05/1997) Rv. 207484 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATTEGGIAMENTO - SENTENZA - IN GENERE | Reato ex art. 186 D.Lgs. n. 285/1992 - Sospensione della patente - Applicazione - Obbligo - Anche a seguito di patteggiamento - Ragioni.
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATTEGGIAMENTO - SENTENZA - IN GENERE
All'accertamento del reato di cui all'art. 186 D.L.G. 30 aprile 1992 n. 285 (guida in stato di ebbrezza) consegue di diritto la applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida. Tale sanzione amministrativa deve essere applicata nei procedimenti definiti a seguito della procedura di cui all'art. 444 cod. proc. pen., perché resiste al divieto di cui all'art. 445 cod. proc. pen. che concerne esclusivamente le pene accessorie.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 186 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 444 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)