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Sez. 1, Sentenza n. 33398 del 19/12/2024 (Rv. 673362-01)

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Domanda di protezione internazionale - Regime anteriore al d.l. n. 158 del 2024 - Provenienza del richiedente da paese designato come sicuro - Rigetto della Commissione territoriale per manifesta infondatezza - Impugnazione - Potere del giudice ordinario di valutare la legittimità della designazione - Sussistenza - Condizioni - Insicurezza derivante da circostanze specifiche dedotte dal richiedente - Conseguenze.
Stato
decisa il 2024-12-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/673362-01

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)

Nell'ambiente normativo anteriore al d.l. n. 158 del 2024 e alla l. n. 187 del 2024, se è investito di un ricorso avverso una decisione di rigetto di una domanda di protezione internazionale di richiedente proveniente da paese designato come sicuro, il giudice ordinario, nell'ambito dell'esame completo ed ex nunc, può valutare, sulla base delle fonti istituzionali e qualificate di cui all'art. 37 della direttiva 2013/32/UE, la sussistenza dei presupposti di legittimità di tale designazione ed eventualmente disapplicare in via incidentale, in parte qua, il decreto ministeriale recante la lista dei paesi di origine sicuri (secondo la disciplina ratione temporis), allorché la designazione operata dall'autorità governativa contrasti in modo manifesto con i criteri di qualificazione stabiliti dalla normativa europea o nazionale; inoltre, a garanzia dell'effettività del ricorso e della tutela, il giudice conserva l'istituzionale potere cognitorio, ispirato al principio di cooperazione istruttoria, là dove il richiedente abbia adeguatamente dedotto l'insicurezza nelle circostanze specifiche in cui egli si trova e, pertanto, in quest'ultimo caso la valutazione governativa circa la natura sicura del paese di origine non è decisiva, sicché non si pone un problema di disapplicazione del decreto ministeriale.

Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 2 bis, Decreto Legge 23/10/2024 num. 158, Decreto Legge 11/10/2024 num. 145, Legge 09/12/2024 num. 187, Direttive del Consiglio CEE 26/06/2013 num. 32 art. 37

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)