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Sez. 1, Ordinanza n. 27539 del 23/10/2024 (Rv. 672784-01)

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Protezione internazionale - Inserimento del paese di origine del richiedente nell'elenco dei paesi sicuri - Conseguenze in tema di protezione maggiore e protezione complementare.
Stato
decisa il 2024-10-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/672784-01

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)

In tema di protezione internazionale, l'inserimento di un Paese nell'elenco di quelli designati di origine sicura, indicando l'assenza, in via generale e costante, di atti di persecuzione definiti dall'art. 7 del d.lgs. n. 251 del 2007, di tortura o di altre forme di pena o trattamento inumano o degradante, nonché l'assenza di pericolo a causa di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale, è funzionale all'accertamento dei presupposti delle due forme di protezione internazionale, ma non anche di quelli della protezione "nazionale".

Costituzione art. 10, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 2 bis, Decreto Legge 04/10/2018 num. 113, Legge 01/12/2018 num. 132, Direttive del Consiglio CEE 26/06/2013 num. 32 art. 37, DM Affari Esteri 04/10/2019, DM Affari Esteri 17/03/2023

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)