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Sez. 3, Sentenza n. 5936 del 15/12/2000 Ud. (dep. 13/02/2001) Rv. 218700 - 01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO | Cartella sanitaria e di rischio dei lavoratori - Conservazione delle cartelle al di fuori dell'azienda - Reato di cui agli artt. 17 e 92 del D.Lgs. n. 626 del 1994 - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2000-12-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/218700-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO

La prescrizione relativa alla custodia delle cartelle sanitarie dei dipendenti presso il datore di lavoro ha carattere accessorio ed integrativo della prescrizione relativa alla istituzione ed aggiornamento, sotto la responsabilità del medico competente, della cartella sanitaria e di rischio del lavoratore, così che alla violazione della stessa non può ritenersi estesa la sanzione penale di cui all'art. 92 del decreto legislativo n. 626 del 1994. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto non integrare il reato "de quo" la tenuta delle cartelle presso lo studio del responsabile medico dei controlli sanitari).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/09/1994 num. 626 art. 17, Decreto Legisl. 19/09/1994 num. 626 art. 92

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)