diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 2117 del 18/11/2003 Ud. (dep. 23/01/2004) Rv. 227589 - 01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO | Cartella sanitaria dei lavoratori - Contenuto - Indicazione completa dei rischi specifici ai quali il lavoratore è sottoposto - Necessità - Ragioni.
Stato
decisa il 2003-11-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/227589-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO

In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, la cartella sanitaria che il medico competente redige su ogni soggetto sottoposto alla sua sorveglianza ai sensi dell'art. 17, comma primo, lett. d) (la cui violazione è sanzionata dall'art. 92, comma primo, lett. a, D.Lgs. n. 626 del 1994), deve contenere i rischi specifici ai quali sono esposti i lavoratori e deve essere completa, in quanto deve fornire all'interessato una documentazione sanitaria esaustiva che attesti i rischi lavorativi ai quali è stato esposto, al fine di poterne controllare le possibili ricadute negative anche sul lungo termine; né tale contenuto può essere superato dalla esistenza della relazione sulla valutazione dei rischi, effettuata ai sensi dell'art. 4, comma secondo, cod. proc. pen. D.Lgs. n. 624 del 1994 custodita presso l'azienda, in quanto a differenza di quest'ultima la cartella può essere sempre richiesta dal dipendente e, comunque, gli viene consegnata al momento della risoluzione del rapporto lavorativo.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/09/1994 num. 626 art. 17 com. 1 lett. D

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)