Sez. 1, Sentenza n. 301 del 11/01/2002 (Rv. 551494 - 01)
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - CONTROVERSIE - DEFINIZIONE CONTENZIOSA E TRANSAZIONE - GIUDIZIO ARBITRALE - COSTITUZIONE DEL COLLEGIO | Nomina da parte dell'amministrazione appaltante di un consigliere di Stato - Legittima composizione del collegio - Configurabilità.
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - CONTROVERSIE - DEFINIZIONE CONTENZIOSA E TRANSAZIONE - GIUDIZIO ARBITRALE - COSTITUZIONE DEL COLLEGIO
In tema di appalto di opere pubbliche, è, a norma dell'art. 45 del d.P.R. n. 1063 del 1962, legittimamente composto il collegio arbitrale nel caso in cui il componente nominato dall'amministrazione appaltante sia non un funzionario della stessa amministrazione o un avvocato dello Stato (come prescritto dalla menzionata disposizione normativa) ma un consigliere di Stato.
Riferimenti normativi: DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 45
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)