Sez. U, Sentenza n. 3393 del 12/04/1994 (Rv. 486117 - 01)
Opere pubbliche (appalto di) - Controversie - Definizione contenziosa e transazione - Giudizio arbitrale - Costituzione del collegio | Esecuzione di opere pubbliche commissionate dalla Cassa per il Mezzogiorno o dai suoi concessionari - Disposizioni applicabili - Collegio arbitrale ex art. 45 d.P.R. n. 1063 del 1962 - Numero dei componenti e requisiti soggettivi di questi ultimi - Nomina di un avvocato libero professionista come arbitro del committente - Inammissibilità.
Opere pubbliche (appalto di) - Controversie - Definizione contenziosa e transazione - Giudizio arbitrale - Costituzione del collegio
Per l'esecuzione di opere pubbliche commissionate dalla Cassa per il Mezzogiorno o dai suoi concessionari si osservano, ai sensi dell'art. 8 della legge 10 agosto 1950, n. 646, le disposizioni vigenti per l'esecuzione delle opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici, in quanto applicabili, con la conseguenza che anche le controversie ad essa relative sono soggette alla competenza del Collegio arbitrale costituito e composto, così come stabilito dall'art. 45 del d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, sia per quanto concerne il numero dei componenti (pari a cinque), sia per i requisiti soggettivi di costoro, con esclusione, quindi, della possibilità che arbitro del committente sia nominato un avvocato libero professionista, ostandovi la testè citata norma - dotata dell'imperatività esterna, propria delle norme di diritto oggettivo, così da non essere unilateralmente derogabile -, la quale, nel disporre che la nomina di uno dei cinque arbitri avvenga ad opera del detto ministero e con scelta fra i dirigenti ad esso addetti o fra gli avvocati dello Stato, esprime l'esigenza che si tratti di persona non estranea all'apparato organizzativo pubblico.
Riferimenti normativi: Legge 10/08/1950 num. 646 art. 8, DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 45
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)