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Sez. 1, Sentenza n. 1705 del 09/06/1971 (Rv. 352164 - 01)

TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE DIRETTE - SUI REDDITI - DI RICCHEZZA MOBILE - VALUTAZIONE BASE IMPONIBILE - IN GENERE - REDDITI DELLE IMPRESE COMMERCIALI - PLUSVALENZA - BASE IMPONIBILE - CRITERIO DI DETERMINAZIONE.*
Stato
decisa il 1971-06-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/352164-01

TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE DIRETTE - SUI REDDITI - DI RICCHEZZA MOBILE - VALUTAZIONE BASE IMPONIBILE - IN GENERE - REDDITI DELLE IMPRESE COMMERCIALI - PLUSVALENZA - BASE IMPONIBILE - CRITERIO DI DETERMINAZIONE.*

L'art 81, in relazione all'art 100, del tu 29 gennaio 1958, n 645, stabilisce che concorrono a formare il reddito imponibile delle imprese anche le plusvalenze costituite dal realizzo di beni relativi alla impresa stessa ad un prezzo superiore al costo non ammortizzato del bene o all'ultimo valore riconosciuto al bene ai fini della Determinazione del reddito, qualora tale valore sia diverso da quello di costo non ammortizzato. Poiche la 'plusvalenzà non costituisce propriamente reddito, nella sua fattispecie tipica di incremento patrimoniale dipendente dall'impiego di capitale o dell'attivita umana, si e considerato come cespite imponibile la differenza tra il prezzo di realizzo e quello di costo, cioe tra due valori concreti che la societa abbia conseguito. Con norma esplicita l'art 100 del testo unico stabilisce, peraltro, che si debba tener conto del costo del bene non ammortizzato oppure del diverso valore accertato (riconosciuto) ai fini della Determinazione del reddito onde il prezzo di costo deve ritenersi un termine fisso ed immutabile, se risulta nei modi indicati. Ne consegue che, se vi e stato l'accertamento definitivo del costo ai fini della Determinazione del reddito (e cio si verifica anche quando l'ufficio finanziario abbia accettato il valore indicato in bilancio, per non averlo rettificato), di questo solo si deve tener conto. Se, invece, il detto accertamento definitivo non sia intervenuto, occorre procedere, ai fini del calcolo della plusvalenza, alla definizione di tale costo. Quanto all'altro termine dell'operazione di calcolo, e cioe al prezzo di realizzo, deve aversi riguardo - poiche nulla specifica il citato art 100 - al prezzo effettivamente incassato, e non gia al prezzo di mercato del bene stesso, in quanto oggetto del tributo e l'effettivo incremento patrimoniale. L' ufficio fiscale, tuttavia, ha il potere ai sensi dell'art 119, terzo comma del tu, di variare il detto prezzo, qualora ritenga che non sia stato esattamente indicato. In siffatta ipotesi l' ufficio puo procedere induttivamente alla correzione dell'importazione del bilancio, indicando, pero, nell'accertamento il prezzo di realizzo che suppone incassato e non il solo valore venale del bene. Trattandosi, comunque, di valutazione presuntiva, puo essere tenuto conto anche del prezzo di mercato, in quanto questo, in dipendenza delle concrete circostanze, come la valutazione agli effetti dell'imposta di registro, e delle condizioni di mercato, si debba ritenere quello presuntivamente incassato. Contro la presunzione anzidetta, il contribuente e peraltro legittimato, ai sensi dell'art 121, a dare - a sua volta - la prova dell'effettivo prezzo incassato dal realizzo del bene. (nella specie si sosteneva che non si potesse tener conto, nel calcolo delle cosiddette 'plusvalenzè, di dati non omogenei, quali il costo dell'immobile riportato in bilancio, ed ormai incontestato, ed il prezzo di realizzo accertato mediante riferimento al valore concordato dagli acquirenti ai fini dell'imposta di registro. La Corte suprema ha disatteso tale assunto, enunciando i principi di cui in massima).*

Riferimenti normativi: Legge 29/01/1958 num. 645 art. 119 CORTE COST., Legge 29/01/1958 num. 645 art. 121, Legge 29/01/1958 num. 645 art. 81, Legge 29/01/1958 num. 645 art. 100

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)