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Sez. U, Sentenza n. 6332 del 05/07/1994 (Rv. 487289 - 01)

Professionisti - Ingegneri e architetti | Illecito disciplinare per violazione della dignità professionale della categoria - Contestazione - Estremi - Riferimento agli abusi ed alle mancanze ex art. 43 R.D. n. 2537 del 1925 - Sufficienza - Condizione.
Stato
decisa il 1994-07-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/487289-01

Professionisti - Ingegneri e architetti

Nel caso di illecito disciplinare per violazione della dignità professionale della categoria degli ingegneri, il riferimento agli abusi ed alle mancanze di cui all'art. 43 del R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537 è sufficiente ad integrare la contestazione, sempreché l'incolpato sia posto in condizione di approntare in modo efficace la propria difesa.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 23/10/1925 num. 2537 art. 43

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)