Sez. U, Sentenza n. 1921 del 09/03/1996 (Rv. 496238 - 01)
PROFESSIONISTI - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO | Contestazione dell'addebito - Riferimento ai fatti costituenti oggetto di un procedimento penale - Sufficienza.
PROFESSIONISTI - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO
In tema di procedimento disciplinare a carico di architetto, il riferimento a fatti oggetto di un procedimento penale (nella specie, puntualmente risultanti da mandati di cattura e da richieste di rinvii a giudizio e specificamente valutati in sede penale) è sufficiente ad integrare una valida contestazione dell'addebito disciplinare, risultando rispettato il diritto di difesa dell'incolpato, il quale, attraverso l'indicato riferimento, è posto in grado di svolgere, anche in sede disciplinare, le più opportune difese.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 23/10/1925 num. 2537 art. 43, Regio Decr. 23/10/1925 num. 2537 art. 44
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)