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Sez. L, Sentenza n. 2384 del 06/03/1987 (Rv. 451563 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - SVOLTE EFFETTIVAMENTE - QUALIFICHE - DIRITTO ALLA QUALIFICA - IDENTIFICAZIONE DELLA POSIZIONE DEL LAVORATORE - VALUTAZIONE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1987-03-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/451563-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - SVOLTE EFFETTIVAMENTE - QUALIFICHE - DIRITTO ALLA QUALIFICA - IDENTIFICAZIONE DELLA POSIZIONE DEL LAVORATORE - VALUTAZIONE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*

Con riguardo al diritto del lavoratore subordinato alla qualifica corrispondente alle mansioni svolte (art. 2103 cod. civ.), la valutazione di merito, intesa ad identificare la posizione del lavoratore medesimo sulla base della concreta attività svolta ed in riferimento alla normativa regolatrice del rapporto, non è censurabile in Sede di legittimità, potendosi in questa Sede dedurre unicamente la violazione dei principi e delle norme che disciplinano i criteri generali ed astratti in tema di inquadramento dei lavoratori in una determinata categoria professionale e di attribuzione dell'una o dell'altra qualifica. (V 1565/85, mass n 439546).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)