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Sez. L, Sentenza n. 1565 del 21/02/1985 (Rv. 439546 - 01)

CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - ISTITUTI DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO - BANCO DI NAPOLI - ORDINAMENTO INTERNO DEL PERSONALE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA ALLA INDIVIDUAZIONE DEI LAVORATORI IDONEI A SVOLGERE MANSIONI DI "CAPOGRUPPO ZONA".*
Stato
decisa il 1985-02-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/439546-01

CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - ISTITUTI DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO - BANCO DI NAPOLI - ORDINAMENTO INTERNO DEL PERSONALE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA ALLA INDIVIDUAZIONE DEI LAVORATORI IDONEI A SVOLGERE MANSIONI DI "CAPOGRUPPO ZONA".*

L'interpretazione delle Disposizioni dell'ordinamento interno del personale del Banco di Napoli, compiuta dal giudice del merito, è incensurabile in Sede di legittimità, se condotta nell'osservanza dei canoni legali di ermeneutica di cui agli artt. 1362 e seguenti cod. civ. e sorretta da motivazione adeguata ed immune da vizi logici e giuridici. (nella specie, l'impugnata sentenza - confermata dalla S. C. - aveva in particolare ritenuto che le mansioni di "capogruppo di zona" potessero essere affidate, ai sensi dell'ordinamento interno del Banco approvato il 22 aprile 1959, tanto al condirettore di Sede che al direttore di succursale e che l'ordinamento ed il mansionario dell'istituto, vigenti prima dell'emanazione della legge n. 300 del 1970, non escludessero, a livello dirigenziale, l'espletamento di mansioni inferiori a quelle del grado rivestito, con la conseguente possibilità che le dette mansioni di capogruppo venissero esercitate, indifferentemente, da funzionari del grado quarto e del grado quinto). (Conf 4516/84, mass n 436411; (Conf 2044/82, mass n 419903, prima parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)