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Sez. 2, Sentenza n. 3313 del 25/07/1977 (Rv. 386862 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO D'IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - IN GENERE - NOTIFICAZIONE AL PROCURATORE COSTITUITO ESEGUITA PRESSO LA CANCELLERIA DEL PRIMO GIUDICE - NULLITA.*
Stato
decisa il 1977-07-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/386862-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO D'IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - IN GENERE - NOTIFICAZIONE AL PROCURATORE COSTITUITO ESEGUITA PRESSO LA CANCELLERIA DEL PRIMO GIUDICE - NULLITA.*

L'art 82 del RD 22 gennaio 1934 n 37, tuttora in vigore, il quale impone ai procuratori legali di eleggere il loro domicilio nel luogo dove ha Sede l'autorita giudiziaria presso la quale esercitano il loro ministero e stabilisce che, in difetto, tale domicilio si intende eletto presso la cancelleria dell'autorita stessa, si applica solo ai procuratori che esercitano il loro ufficio in un giudizio che si svolge fuori della circoscrizione del tribunale al quale essi sono assegnati. Fuori di tale ipotesi, quando la sentenza di primo grado non sia stata notificata, e nulla la notificazione dell'atto di appello al procuratore costituito per la controparte innanzi al primo giudice, eseguita presso la cancelleria di quel giudice anzicche nella residenza del procuratore, quale risultante dagli Atti del giudizio. (V 3018/76, mass n 381793).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 82 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)