Sez. 2, Sentenza n. 3018 del 05/08/1976 (Rv. 381793 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - AL PROCURATORE - MANCATA ELEZIONE DI DOMICILIO - ELEZIONE DI DOMICILIO PRESSO LA CANCELLERIA - NORMATIVA DEL RD DEL 1934 N 37 - TACITA ABROGAZIONE - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - AL PROCURATORE - MANCATA ELEZIONE DI DOMICILIO - ELEZIONE DI DOMICILIO PRESSO LA CANCELLERIA - NORMATIVA DEL RD DEL 1934 N 37 - TACITA ABROGAZIONE - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
L'art 82 del RD 22 gennaio 1934 n 37, secondo cui in Mancanza di elezione di domicilio nel luogo dove ha Sede l'autorita giudiziaria presso la quale e in corso il processo, si intende che i procuratori esercenti il proprio ufficio in un giudizio svolgentesi fuori della circoscrizione del tribunale al quale sono stati assegnati, abbiano eletto domicilio presso la cancelleria della stessa autorita giudiziaria, non puo ritenersi tacitamente abrogato a seguito dell'entrata in vigore del nuovo codice di rito (art 170), ne dalle norme intese attualmente a regolare l'Esercizio delle professioni legali, poiche disciplina ipotesi non espressamente considerate dalla disciplina successiva e con essa non si trova in condizioni di incompatibilita. (nella specie, trattavasi di notificazione della citazione di appello al procuratore della parte - non avente domicilio ne residenza nel luogo dove aveva Sede la autorita giudiziaria presso la quale si era svolto il giudizio di primo grado - presso la cancelleria del tribunale che aveva pronunciato in prime cure). (V 1586/65; (V 2823/54).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 82 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)