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Sez. 1, Sentenza n. 15521 del 07/12/2001 (Rv. 550972 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - CONCORSO DI PERSONE | Disposizioni legislative fatte salve dall'art. 5 legge 689/1981 - Riferimento all'art. 6 della stessa legge - Esclusione.
Stato
decisa il 2001-12-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/550972-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - CONCORSO DI PERSONE

Le disposizioni legislative "fatte salve" dall'art. 5 della legge 689/1981 sono quelle che, regolando ipotesi di concorso di persone nell'illecito amministrativo, escludono l'irrogazione della sanzione per l'intero a ciascun concorrente, sì che, tra esse, non può legittimamente farsi rientrare quella di cui al successivo art. 6, norma destinata a disciplinare, per converso, non il concorso di persone nell'illecito, ma la solidarietà con l'autore dell'illecito da parte di soggetto "extraneus", che non abbia, cioè, concorso nella consumazione dell'infrazione (nell'affermare il principio di diritto che precede, la S.C. ha così cassato la sentenza del giudice di merito che aveva ritenuto applicabile la norma di cui all'art. 6 citato all'autore morale - e perciò stesso concorrente con l'autore materiale del fatto - della violazione della norma di cui all'art. 25 della legge regionale lombarda n. 8 del 1976, per avere, cioè, eseguito attività di cava a secco su terreno sottoposto a vincolo idrogeologico).

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 5, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)