Sez. 1, Sentenza n. 21000 del 29/10/2004 (Rv. 577903 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - CONCORSO DI PERSONE | Violazione delle norme del codice della strada - Contestazione al conducente del veicolo ed al proprietario - A titolo di concorso di persone ex art. 5 legge n. 689 del 1981 - Cessazione della materia del contendere dichiarata nei confronti del proprietario - Estensione al concorrente conducente del veicolo - Esclusione- Ipotesi di solidarietà ex art. 6 della legge - Non ricorrenza.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - CONCORSO DI PERSONE
In tema di violazione delle norme sulla circolazione stradale, ai fini della definizione della posizione del conducente del veicolo cui sia stata contestata l'infrazione prevista dall'art. 179 cod. str. (alterazione del cronotachigrafo di un autocarro), non assume rilievo la dichiarata cessazione della materia del contendere nei confronti del proprietario del veicolo, trattandosi di posizioni distinte contestate a titolo di concorso di persone ai sensi dell'art. 5 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e non già di responsabilità solidale ai sensi del successivo art. 6, con la conseguenza che non può estendersi al concorrente l'avvenuta definizione della contestazione da parte dell'altro.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 6, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 5, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 310, Cod. Strada art. 179, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 179
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)