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Sez. 5, Ordinanza n. 26618 del 14/10/2024 (Rv. 672702-01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - CONCORDATO TRIBUTARIO (ADESIONE DEL CONTRIBUENTE ALL'ACCERTAMENTO) - IN GENERE | Accertamento con adesione ex d.lgs. n. 218 del 1997 - Sottoscrizione - Conseguenze - Facoltà di impugnare l'originario atto impositivo - Esclusione - Ragioni - Limiti.
Stato
decisa il 2024-10-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/672702-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - CONCORDATO TRIBUTARIO (ADESIONE DEL CONTRIBUENTE ALL'ACCERTAMENTO) - IN GENERE

La sottoscrizione dell'atto di accertamento con adesione, ex d.lgs. n. 218 del 1997, preclude al contribuente la facoltà di impugnare l'originario atto impositivo, poiché una tale impugnazione implicherebbe la revoca unilaterale dell'atto di adesione, che non è consentita dall'ordinamento, in quanto l'atto predetto è destinato a regolare definitivamente il rapporto d'imposta tra l'amministrazione e il contribuente, salvo che quest'ultimo non versi nei termini l'importo dovuto, ritornando così il rapporto ad essere regolato solo dall'atto impositivo originario.

Decreto Legisl. 19/06/1997 num. 218 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/06/1997 num. 218 art. 6 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)