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Sez. 5 - , Ordinanza n. 25497 del 30/08/2022 (Rv. 665744 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - CONCORDATO TRIBUTARIO (ADESIONE DEL CONTRIBUENTE ALL'ACCERTAMENTO) - IN GENERE | Procedura "ex" d.lgs. n. 218 del 1997 - Definizione dell'accertamento con adesione e fissazione del "quantum debeatur" - Conseguenze - Impugnazione dell'accordo o dell'avviso di accertamento - Preclusione - Ricorso contro l'avviso di accertamento - Inammissibilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2022-08-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/665744-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - CONCORDATO TRIBUTARIO (ADESIONE DEL CONTRIBUENTE ALL'ACCERTAMENTO) - IN GENERE

In materia tributaria, una volta che sia stato definito l'accertamento con adesione, ai sensi del d.lgs. n. 218 del 1997, con fissazione anche del "quantum debeatur", al contribuente non resta che eseguire l'accordo, mediante il versamento di quanto da esso previsto, risultando normativamente esclusa la possibilità di impugnare simile accordo e, a maggior ragione, l'atto impositivo oggetto della transazione, il quale conserva efficacia, ma solo a garanzia del Fisco, sino a quando non sia stata interamente eseguita l'obbligazione scaturente dal concordato. È, quindi, inammissibile il ricorso contro l'avviso di accertamento proposto dopo la firma del concordato fiscale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza che aveva accolto l'appello dell'amministrazione finanziaria in ragione dell'avvenuta conclusione del concordato fiscale, con conseguente declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione proposta dalla società contribuente avverso l'avviso di accertamento).

Decreto Legisl. 19/06/1997 num. 218 art. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/06/1997 num. 218 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/06/1997 num. 218 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)