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Sez. U, Sentenza n. 9217 del 11/12/1987 (Rv. 456428 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - INTERESSI LEGITTIMI - NATURA DI INTERESSE LEGITTIMO DELLE POSIZIONI DEI LAVORATORI E DEL DATORE DI LAVORO A FRONTE DEL PROVVEDIMENTO NEGATIVO DI AMMISSIONE ALLA CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
Stato
decisa il 1987-12-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/456428-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - INTERESSI LEGITTIMI - NATURA DI INTERESSE LEGITTIMO DELLE POSIZIONI DEI LAVORATORI E DEL DATORE DI LAVORO A FRONTE DEL PROVVEDIMENTO NEGATIVO DI AMMISSIONE ALLA CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*

In tema di ammissione alla cassa integrazione guadagni, tanto quella ordinaria autorizzata dall'INPS, quanto quella straordinaria autorizzata dal ministro del lavoro, l'atto concessorio del relativo intervento configura espressione di poteri discrezionali. Ne consegue che le posizioni soggettive dei lavoratori o del datore di lavoro, a fronte del provvedimento negativo dell'integrazione salariale, hanno natura di interessi legittimi, come tali tutelabili dinanzi al giudice amministrativo.*

Riferimenti normativi: Decr. Legge Luogoten. 09/11/1945 num. 788 art. 12, Decr. Leg. Capo Provv. Stato 12/08/1947 num. 869 art. 7, Legge 05/11/1968 num. 1115 art. 3, Legge 20/05/1975 num. 164 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)