Sez. U, Sentenza n. 6748 del 12/12/1988 (Rv. 461011 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - DIRITTI SOGGETTIVI - NATURA DI DIRITTO SOGGETTIVO DELLE POSIZIONI DEI LAVORATORI E DEL DATORE DI LAVORO A FRONTE DEL PROVVEDIMENTO DI AMMISSIONE ALLA CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - DIRITTI SOGGETTIVI - NATURA DI DIRITTO SOGGETTIVO DELLE POSIZIONI DEI LAVORATORI E DEL DATORE DI LAVORO A FRONTE DEL PROVVEDIMENTO DI AMMISSIONE ALLA CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO.*
Dopo l'ammissione dell'imprenditore alla cassa integrazione guadagni, con esaurimento del potere discrezionale della amministrazione in tema di valutazione circa le condizioni per la concessione del beneficio, le posizioni dei beneficiari del relativo trattamento assicurativo hanno consistenza di diritto soggettivo. Pertanto, con riguardo alla controversia promossa dal datore di lavoro contro l'INPS, per sentir accertare l'inclusione in detto trattamento di una determinata categoria di dipendenti, deve essere affermata la giurisdizione del giudice ordinario. (V 9217/87, mass n 456428; (V 5454/87, mass n 454015).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Decr. Leg. Capo Provv. Stato 12/08/1947 num. 869, Legge 05/11/1968 num. 1115 CORTE COST., Legge 08/08/1972 num. 464 CORTE COST., Legge 20/05/1975 num. 164 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)