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Sez. L, Sentenza n. 13016 del 05/09/2003 (Rv. 566606 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - AD CAUSAM | Nozione - Titolarità attiva e passiva del rapporto - Differenze - Regime del rilievo dell'eccezione - Pretesa creditoria dell'INPS relativa alla contribuzione concernente esercizio commerciale - Decreto ingiuntivo - Opposizione - Eccezione di cessazione di detta attività - Attinenza alla titolarità passiva del rapporto - Conseguenze - Deducibilità - Termini.
Stato
decisa il 2003-09-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/566606-01

PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - AD CAUSAM

Quando il convenuto eccepisca la propria estraneità al rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio, viene a discutersi non di una condizione per la trattazione del merito della causa, qual è la "legitimatio ad causam", ma dell'effettiva titolarità passiva del rapporto controverso, cioè dell'identificabilità o meno nel convenuto del soggetto tenuto alla prestazione richiesta dall'attore. Il controllo circa la "legitimatio ad causam", nel duplice aspetto di legittimazione ad agire e a contraddire, è esercitabile d'ufficio in ogni grado e stato del giudizio, salva la formazione di un giudicato interno circa la coincidenza dell'attore o del convenuto con i soggetti destinatari della pronuncia richiesta secondo la norma che regola il rapporto dedotto in giudizio. Diversamente, l'eccezione del convenuto circa l'effettiva titolarità del diritto fatto valere comporta una disamina ed una decisione attinente al merito della controversia, con la conseguenza che essa deve essere dedotta nei tempi e nei modi previsti per le eccezioni di parte. Pertanto, in tema di pagamento dei contributi all'INPS concernenti esercizio commerciale, la deduzione relativa alla cessazione in una certa data dell'attività economica sulla quale si fonda la pretesa creditoria dell'Istituto, attiene alla titolarità passiva del rapporto e non alla legittimazione passiva, con la conseguenza che essa deve essere dedotta, in caso di opposizione a decreto ingiuntivo di pagamento, al più tardi con la memoria di replica alla comparsa di costituzione dell'opposto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 81, Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)