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Sez. 2, Sentenza n. 8476 del 21/06/2001 (Rv. 547616 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - IN GENERE (POTERI DEL GIUDICE) | "Legitimatio ad causam" e titolarità attiva o passiva del rapporto - Nozioni - Differenze.
Stato
decisa il 2001-06-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/547616-01

PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - IN GENERE (POTERI DEL GIUDICE)

Non attiene alla "legitimatio ad causam", ma al merito della lite la questione relativa alla titolarità, attiva e passiva del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, risolvendosi nell'accertamento di una situazione di fatto favorevole all'accoglimento o al rigetto della pretesa azionata; tale questione (a differenza della "legitimatio ad causam" che è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio) è affidata alla disponibilità delle parti e può essere prospettata in sede di appello con specifico motivo di gravame e, comunque, non oltre la precisazione delle conclusioni che delimitano e fissano definitivamente l'ambito del "thema decidendum" (nella specie, in un'azione di "negatoria servitutis", gli attori, nella qualità di proprietari del fondo in questione, avevano convenuto l'ENEL per la rimozione di una linea elettrica, l'ente aveva eccepito l'insussistenza di detta qualità e la S.C., enunciando il su riportato principio, ha statuito che tale eccezione attiene al merito della causa e non all'interesse ad agire o alla legittimazione attiva, ritenendola, pertanto, tardiva per essere stata prospettata la prima volta nella seconda comparsa conclusionale relativa al giudizio d'appello).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)