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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 438 del 2006

Decisione
decisa il 2006-12-06, depositata il 2006-12-19
ECLI
ECLI:IT:COST:2006:438
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 30879

  • Parlamento
  • Immunità parlamentari
  • Procedimento penale per il delitto di ingiuria a carico di un parlamentare
  • Deliberazione di insindacabilità della Camera dei deputati
  • Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Tribunale di Roma, nona sezione penale
  • Dichiarazione di ammissibilità del conflitto
  • Adempimenti successivi
  • Deposito del ricorso in cancelleria oltre il prescritto termine perentorio
  • Improcedibilità del giudizio.
Leggi la massima
È improcedibile il giudizio sul conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Tribunale di Roma, sezione IX penale, nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione del 4 febbraio 2004 di insindacabilità, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse da un proprio componente, per le quali è pendente un procedimento penale per il reato di ingiuria. Invero, l'atto introduttivo, notificato alla Camera dei deputati, unitamente all'ordinanza che lo ha dichiarato ammissibile, è stato depositato presso la cancelleria della Corte costituzionale, oltre la scadenza del termine perentorio di venti giorni dalla notifica, previsto dall'art. 26, comma 3, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. - In relazione all'improcedibilità del conflitto per tardività del deposito del ricorso v. citate ordinanze n. 325/2006, nn. 327, 326 e 308/2005, n. 250/2004

Norme impugnate

  • deliberazione della Camera dei deputati 4 febbraio 2004

Parametri

  • art. 68, comma 1, Cost.
  • art. 37 legge 11 marzo 1953, n. 87
  • art. 26, comma 3, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della deliberazione della Camera dei deputati del 4 febbraio 2004, relativa alla insindacabilità ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dall'on. Stefano Stefani nei confronti dell'on. Daniele Apolloni, promosso con ricorso del Tribunale di Roma, sezione IX penale, notificato il 3 marzo 2006, depositato in cancelleria il 17 maggio 2006 ed iscritto al n. 31 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2005, fase di merito. Visto l'atto di costituzione della Camera dei deputati; udito nella camera di consiglio del 22 novembre 2006 il Giudice relatore Gaetano Silvestri.
punto 1
Ritenuto che, nel corso di un procedimento penale nei confronti del deputato Stefano Stefani – imputato del reato di ingiuria ai danni dell'on. Daniele Apolloni – il Tribunale di Roma, sezione IX penale, con ordinanza depositata in data 30 maggio 2005, ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione, assunta dall'Assemblea in data 4 febbraio 2004 (documento IV-quater, n. 65), con la quale è stato dichiarato che i fatti oggetto del processo concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione.
punto 2
Considerato, in via preliminare, che l'atto introduttivo, notificato alla Camera dei deputati il 3 marzo 2006, unitamente all'ordinanza che lo ha dichiarato ammissibile, è pervenuto alla Corte, ai fini del deposito prescritto dall'art. 26, comma 3, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, il 17 maggio 2006, vale a dire oltre la scadenza del termine di venti giorni dalla notifica, previsto dal medesimo art. 26, comma 3; che, in conformità alla costante giurisprudenza di questa Corte (cfr., da ultimo, le ordinanze n. 325 del 2006, nn. 327, 326 e 308 del 2005, n. 250 del 2004), tale deposito deve considerarsi tardivo, attesa la perentorietà del relativo termine; che, pertanto, il giudizio deve essere dichiarato improcedibile.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara improcedibile il giudizio per conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato proposto dal Tribunale di Roma, sezione IX penale, nei confronti della Camera dei deputati, con l'atto indicato in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 dicembre 2006. F.to: Franco BILE, Presidente Gaetano SILVESTRI, Redattore Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 19 dicembre 2006. Il Direttore della Cancelleria F.to: DI PAOLA

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