Sez. 2, Sentenza n. 2660 del 04/03/1993 (Rv. 481242 - 01)
Vendita - Effetti - In genere | Possesso o detenzione del bene oggetto della vendita - Conseguimento immediato da parte del compratore - Esclusione.
Vendita - Effetti - In genere
La compravendita non produce un effetto immediatamente traslativo del possesso o della detenzione del bene, che il venditore, ai sensi dell'art. 1476 cod. civ., ha l'obbligo di consegnare, e, conseguentemente, il relativo atto, ove non contenga una specifica indicazione in tal senso, non fornisce, di per sè prova del contestuale acquisto del possesso di tale bene da parte del compratore.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1476
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)