Sez. 2, Sentenza n. 569 del 11/01/2008 (Rv. 601138 - 01)
VENDITA - EFFETTI - REALI | Conclusione del contratto - Conseguenze - Acquisto della proprietà e del possesso giuridico del bene in capo all'acquirente - Obbligo dell'alienante di trasferirne il possesso materiale - Sussistenza - Pattuizione sul momento di attuazione dell'obbligo di consegna materiale del bene - Ammissibilità - Fattispecie.
VENDITA - EFFETTI - REALI
Nella vendita ad effetti reali, un volta concluso il contratto, l'acquirente consegue immediatamente, e senza necessità di materiale consegna, non solo la proprietà ma anche il possesso giuridico ("sine corpore") della "res vendita", con l'obbligo del venditore di trasferirgli il possesso materiale ("corpus"), che si realizza con la consegna e che, quanto al tempo della sua attuazione, ben può essere regolato dall'accordo dell'autonomia delle parti. (Nella specie, la S.C., enunciando l'anzidetto principio, ha confermato la sentenza di merito che aveva correttamente interpretato un contratto preliminare di vendita immobiliare nel senso della validità ed efficacia della pattuizione concernente l'immissione del promissario acquirente nel solo possesso giuridico del bene, ritenendo, quindi, irrilevante, ai fini della pretesa risoluzione del contratto per preteso inadempimento del promissario alienante, il fatto che l'immobile fosse locato a terzi, quale circostanza conosciuta da entrambe le parti contrattuali).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1140, Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1376, Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 1476, Cod. Civ. art. 1477
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)