Sez. 3, Sentenza n. 6443 del 08/04/1998 Ud. (dep. 03/06/1998) Rv. 210971 - 01
NULLITÀ (COD. PROC. PEN. 1988) - NULLITÀ DI ORDINE GENERALE - NULLITÀ A REGIME INTERMEDIO - DEDUCIBILITÀ | Omessa citazione della persona offesa - Deducibilità - Da parte dell'imputato - Esclusione - Ragione.
NULLITÀ (COD. PROC. PEN. 1988) - NULLITÀ DI ORDINE GENERALE - NULLITÀ A REGIME INTERMEDIO - DEDUCIBILITÀ
Sebbene l'art. 178 cod.proc.pen. preveda a pena di nullità la citazione a giudizio della persona offesa, tuttavia, ai sensi di quanto disposto dall'art. 182 cod.proc.pen., tale nullità può essere eccepita soltanto da quest'ultima illegittimamente pretermessa, e non dall'imputato che non ha interesse all'osservanza della disposizione violata. Ciò tanto più che l'art. 468 cod.proc.pen. gli attribuisce la facoltà di richiederne la citazione quale teste.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 182, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 182, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 178 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)