Sez. 3, Ordinanza n. 13145 del 17/05/2025 (Rv. 674621-02)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE | Dichiarazione del difensore ai fini del contributo unificato - Valore della domanda - Irrilevanza - Dichiarazione errata - Liquidazione delle spese - Giudizio di impugnazione proposto per emendare l'errore nella determinazione dello scaglione applicabile - Compensazione delle spese - Ammissibilità.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE
La dichiarazione del difensore, attinente alla determinazione del contributo unificato, è ininfluente sul valore della domanda in quanto è indirizzata al funzionario di cancelleria, cui compete il relativo controllo, ma, ove sia errata, può costituire una grave ed eccezionale ragione di compensazione delle spese processuali dell'impugnazione proposta dalla parte che voglia emendare l'errore in cui ha indotto il giudice adito nella determinazione dello scaglione applicabile per liquidare le spese nel provvedimento da lui emesso.
Cod. Proc. Civ. art. 10 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 9 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 14 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)