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Sez. 2 - , Ordinanza n. 23132 del 19/08/2021 (Rv. 662070 - 02)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IMPUGNABILITA' IN CASSAZIONE | Contestata applicazione di un determinato scaglione - Indicazione del valore della controversia - Necessità.
Stato
decisa il 2021-08-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/662070-02

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IMPUGNABILITA' IN CASSAZIONE

In tema di liquidazione degli onorari agli avvocati, il professionista, quando intenda contestare l'applicazione di un determinato scaglione, deve, a pena d'inammissibilità, indicare il valore della controversia, trattandosi di presupposto indispensabile per consentire l'apprezzamento della decisività della censura.

Cod. Proc. Civ. art. 90, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 CORTE COST., Legge 18/06/2009 num. 69 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)