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Sez. 4, Sentenza n. 36940 del 18/09/2024 Ud. (dep. 04/10/2024) Rv. 287064-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - COSE DESTINATE A PUBBLICO SERVIZIO, UTILITA', DIFESA O REVERENZA | Furto di energia elettrica - Attività di verifica del verificatore dell'Enel - Natura ispettiva di tipo amministrativo - Sussistenza - Dichiarazioni rese al verificatore da soggetto nei cui confronti sono emersi dati indicativi della sussistenza di fatto di reato - Giudizio ordinario - Utilizzabilità - Esclusione - Verbale di verifica - Utilizzabilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2024-09-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/287064-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - COSE DESTINATE A PUBBLICO SERVIZIO, UTILITA', DIFESA O REVERENZA

In tema di furto di energia elettrica, sono inutilizzabili, nel giudizio ordinario, le dichiarazioni rese al verificatore dell'Enel da soggetto nei cui confronti siano emersi anche semplici dati indicativi di un fatto apprezzabile come reato, avendo l'attività di verifica natura ispettiva di tipo amministrativo ex art. 220 disp. att. cod. proc. pen. ed operando il divieto di testimonianza su dichiarazioni dell'indagato o dell'imputato anche con riguardo a quelle rese nel corso dell'attività ispettiva da persona in seguito sottoposta ad indagini. (In motivazione, la Corte ha altresì affermato che il verbale redatto dal verificatore è, invece, utilizzabile ai fini della prova dell'avvenuta verifica, delle modalità di sottrazione dell'energia elettrica, della descrizione dello stato dei luoghi e dell'avvenuta sottrazione).

Cod. Pen. art. 624 CORTE COST., Cod. Pen. art. 625 lett. 7, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 63 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 526 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 220

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)