diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 1701 del 04/12/2025 Ud. (dep. 15/01/2026) Rv. 289313-01

ENERGIA ELETTRICA - FURTO | Verbale contenente le dichiarazioni rese dall'imputato ai tecnici dell'Enel - Natura giuridica - Atto irripetibile - Esclusione - Documento - Configurabilità - Ragioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2025-12-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/289313-01

ENERGIA ELETTRICA - FURTO

In tema di furto di energia elettrica, i verbali redatti dai tecnici dell'Enel, deputati ai controlli dei consumi, contenenti le dichiarazioni rese dall'imputato al momento della verifica, costituiscono documenti utilizzabili in giudizio ai sensi dell'art. 234 comma 1, cod. proc. pen., in quanto i dipendenti dell'Ente rivestono la qualifica di incaricati di pubblico servizio e non di agenti di polizia giudiziaria, ferma restando l'applicabilità della disciplina di cui all'art. 220 disp. att. cod. proc. pen. (Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto inutilizzabile il verbale redatto dai tecnici dell'Enel nella parte contenente le dichiarazioni dell'imputato rese alla presenza anche dei Carabinieri quando erano già emersi indizi di reità a suo carico).

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 57 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 62 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 63 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 234 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 350 CORTE COST., Cod. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 220, Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 18, Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 58, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 431 com. 1 lett. B

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)