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Sez. 1, Ordinanza n. 14023 del 26/05/2025 (Rv. 674848-01)

BENI - IMMATERIALI - MARCHIO (ESCLUSIVITA' DEL MARCHIO) - DEBOLE O FORTE | Art. 21, comma 1, lett. b) CPI - Provenienza geografica - Requisiti.
Stato
decisa il 2025-05-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/674848-01

BENI - IMMATERIALI - MARCHIO (ESCLUSIVITA' DEL MARCHIO) - DEBOLE O FORTE

In tema di tutela del marchio, la prescrizione dell'art. 21, comma 1, lett. b) CPI, secondo cui il titolare di un marchio registrato non può impedire a terzi l'uso di un marchio contenente indicazioni relative alla provenienza geografica, presuppone che lo stesso sia conosciuto da una parte significativa del pubblico interessato ai prodotti o ai servizi da esso contraddistinti e che la notorietà sia diffusa in una parte sostanziale del territorio di uno Stato membro, tenuto conto, in particolare, della quota di mercato coperta dal marchio, dell'intensità, dell'ambito geografico e della durata del suo uso, nonché dell'entità degli investimenti realizzati per promuoverlo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisone della Commissione dei ricorsi, la quale aveva accolto l'opposizione alla registrazione di un marchio la cui parte denominativa, peraltro espressa in lingua friulana, era sconosciuta al pubblico dei consumatori, in quanto attinente alla frazione di un comune friulano nota solo localmente).

Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 21 com. 1 lett. B, Legge 21/06/1942 num. 929 art. 21 com. 1 lett. B, Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 13 com. 1 lett. B, Regolam. Consiglio CEE 26/02/2009 num. 207 art. 12 com. 1 lett. B

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)