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Sez. 1, Sentenza n. 21086 del 28/10/2005 (Rv. 583842 - 01)

BENI - IMMATERIALI - MARCHIO - DEBOLE O FORTE | Confondibilità tra segni distintivi similari - Accertamento - Criteri - Giudizio globale e sintetico - Fattispecie.
Stato
decisa il 2005-10-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/583842-01

BENI - IMMATERIALI - MARCHIO - DEBOLE O FORTE

In tema di tutela del marchio, l'apprezzamento sulla confondibilità fra segni distintivi similari dev'essere compiuto dal giudice di merito - le cui valutazioni si sottraggono al controllo di legittimità se congruamente e correttamente motivate - non in via analitica, attraverso il solo esame particolareggiato e la separata valutazione di ogni singolo elemento, ma in via globale e sintetica, vale a dire con riguardo all'insieme degli elementi salienti grafici, visivi e fonetici, intendendosi con quest'ultimo termine tutti gli effetti acustici (cioè auditivi, tonici) delle espressioni usate, in relazione al normale grado di percezione delle persone alle quali il prodotto è destinato. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto correttamente motivata la sentenza impugnata, che sulla base del predetto criterio aveva escluso la confondibilità del marchio "Centoventuno", utilizzato da un'azienda operante nel settore dell'oreficeria, con quello "121" adoperato da una banca per l'offerta di servizi monetari e finanziari in via telematica, osservando che, nonostante l'assonanza fonetica degli elementi numerici dei due marchi, ove letti in lingua inglese, l'aggiunta del termine "banca" a quello impiegato dall'azienda di credito risultava sufficiente ad impedire ogni confusione tra i due segni distintivi).

Riferimenti normativi: Legge 21/06/1942 num. 929 art. 16, Cod. Civ. art. 2598 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)