Sez. 3, Sentenza n. 9182 del 11/07/2000 (Rv. 538370 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITÀ PERSONALE - IN GENERE | Lucro cessante da invalidità permanente - Liquidazione - Reddito da prendere in considerazione - Reddito netto - Necessità.
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITÀ PERSONALE - IN GENERE
Nella liquidazione del danno per lucro cessante da invalidità permanente, come base per il calcolo bisogna assumere il reddito al netto delle ritenute fiscali.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)