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Sez. 3, Sentenza n. 9182 del 11/07/2000 (Rv. 538370 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITÀ PERSONALE - IN GENERE | Lucro cessante da invalidità permanente - Liquidazione - Reddito da prendere in considerazione - Reddito netto - Necessità.
Stato
decisa il 2000-07-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/538370-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITÀ PERSONALE - IN GENERE

Nella liquidazione del danno per lucro cessante da invalidità permanente, come base per il calcolo bisogna assumere il reddito al netto delle ritenute fiscali.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)