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Sez. 2, Sentenza n. 359 del 05/02/1959 (Rv. 880762 - 01)

IMPUGNAZIONI IN GENERE - NOTIFICA DELLA SENTENZA PERSONALMENTE ALLA PARTE COSTITUITA - NULLITA - CONSEGUENZE (COD. PROC. CIV. ART. 170, 285). DISTANZE LEGALI - MURI DI CINTA - ALTEZZA - FONDI A DISLIVELLO (COD. CIV. ART. 886).
Stato
decisa il 1959-02-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/880762-01

IMPUGNAZIONI IN GENERE - NOTIFICA DELLA SENTENZA PERSONALMENTE ALLA PARTE COSTITUITA - NULLITA - CONSEGUENZE (COD. PROC. CIV. ART. 170, 285). DISTANZE LEGALI - MURI DI CINTA - ALTEZZA - FONDI A DISLIVELLO (COD. CIV. ART. 886).

La notificazione della sentenza fatta personalmente alla parte quando questa risulti costituita nel precedente giudizio di merito a mezzo di procuratore, impedisce la decorrenza del termine breve per la preposizione del gravame. La regola stabilita nell'art. 886 cod. civ. secondo la quale l'altezza dei muri di cinta, che separano le rispettive proprieta negli abitati, dev'essere di tre metri, salvo deroga contenuta nei regolamenti locali o nella convenzione e applicabile solo nell'ipotesi che il muro di cinta divida fondi allo stesso livello e non è, quindi estensibile al caso del muro tra fondi a dislivello, che deve contenere e sorreggere la scarpata e il declivio, la cui configurazione topografica e la cui spinta naturale costituiranno i coefficienti determinatori dell'altezza del muro di contenimento, il quale puo quindi elevarsi oltre il limite massimo previsto dal citato art. 886, quando la sua concreta funzionalità e strumentalità in stretta aderenza allo stato dei luoghi, lo esiga.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 285, Cod. Civ. art. 886

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)