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Sez. 2, Sentenza n. 6060 del 15/10/1983 (Rv. 430865 - 01)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - IN GENERE - MURO - IN GENERE - MURO DI CINTA - DISTANZA - MURO DI CONTENIMENTO DI UNA SCARPATA O DI UN TERRAPIENO NATURALE - RILIEVO COME COSTRUZIONE - CONDIZIONI - LIMITI - APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA SULLE DISTANZE - DIVERSE FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1983-10-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/430865-01

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - IN GENERE - MURO - IN GENERE - MURO DI CINTA - DISTANZA - MURO DI CONTENIMENTO DI UNA SCARPATA O DI UN TERRAPIENO NATURALE - RILIEVO COME COSTRUZIONE - CONDIZIONI - LIMITI - APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA SULLE DISTANZE - DIVERSE FATTISPECIE.*

Il muro di contenimento di una scarpata o di un terrapieno naturale non può considerarsi costruzione, agli effetti delle norme sulle distanze, soltanto per la parte che adempie detta specifica funzione, e cioè dalle fondamenta fino al livello del fondo superiore, qualunque sia l'altezza della parete naturale o della scarpata o del terrapieno cui aderisce, impedendone lo smottamento o lo scivolamento; la parte, invece, di detto muro che S'innalza oltre il piano del fondo sovrastante, in quanto priva di funzione di conservazione dello stato dei luoghi e anzi significativamente modificativa di tale stato, rileva autonomamente ed è soggetta alla disciplina giuridica adeguata alle concrete sue caratteristiche oggettive, con la conseguenza che essa, ove non possa essere considerata muro di cinta in quanto di altezza superiore ai tre metri, configura una costruzione apprezzabile come termine di riferimento per la misurazione delle distanze legali. (V 672/82, mass n 418442; (V 1740/77, mass n 385457; (V 649/75, mass n 373981; (V 190/75, mass n 373372; (V 3562/72, mass n 361538; (V 1736/69, mass n 340750; (V 359/59, mass n 880762).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873, Cod. Civ. art. 878, Cod. Civ. art. 886, Cod. Civ. art. 887

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)