Sez. 1, Sentenza n. 2300 del 26/06/1969 (Rv. 341701 - 01)
TITOLI DI CREDITO - AZIONE CAUSALE (RAPPORTO SOTTOSTANTE) - FORMALITA NECESSARIE PER CONSERVARE LE AZIONI DI REGRESSO - MANCANZA DI AZIONI DI REGRESSO - ADEMPIMENTO DELLE FORMALITA - NECESSITA - INSUSSISTENZA - DEPOSITO DEL TITOLO - FINALITA - ESCLUSIONE DELL'OBBLIGO - CONDIZIONI.*
TITOLI DI CREDITO - AZIONE CAUSALE (RAPPORTO SOTTOSTANTE) - FORMALITA NECESSARIE PER CONSERVARE LE AZIONI DI REGRESSO - MANCANZA DI AZIONI DI REGRESSO - ADEMPIMENTO DELLE FORMALITA - NECESSITA - INSUSSISTENZA - DEPOSITO DEL TITOLO - FINALITA - ESCLUSIONE DELL'OBBLIGO - CONDIZIONI.*
Il deposito della cambiale, richiesto dall'art. 66 della legge cambiaria per l'Esercizio dell'Azione causale, si aggiunge, come condizione specifica di proponibilita della domanda, all'adempimento delle formalita necessarie per conservare al debitore le azioni di regresso che possono spettargli. Se azioni di regresso non spettano, perche il debitore cambiario convenuto in giudizio ha a sua tutela solo l'Azione diretta, viene meno l'esigenza dell'adempimento di queste ultime formalita, ma permane la necessita dell'offerta al debitore della restituzione della cambiale e del deposito della stessa presso la cancelleria del giudice competente, dato che l'emittente non paghera al prenditore la valuta del titolo, se questo non gli venga restituito, esaurendo cosi la sua funzione di causa autonoma di obbligazione. Il deposito della cambiale, preordinato alla restituzione di essa, ha appunto la finalita di evitare che il debitore sia esposto a un duplice pagamento, uno con l'Azione causale, l'altro con l'Azione cambiaria. L'esigenza del detto deposito deve ritenersi venga meno solo quando sia accertato che la cambiale ha esaurito la sua efficacia di titolo di credito ed e divenuta semplice documento probatorio salva, anche in tale caso, l'applicazione di norme specifiche del rapporto causale - che facciano Obbligo di restituire i documenti probatori del credito - e delle sanzioni da tali norme stabilite.*
Riferimenti normativi: Legge 14/12/1933 num. 1669 art. 66
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)