Sez. 3, Sentenza n. 1006 del 28/03/1972 (Rv. 357325 - 01)
TITOLI DI CREDITO - CAMBIALE (O PAGHERO) - AZIONE CAUSALE - PROPONIBILITA - CONDIZIONI - OFFERTA E DEPOSITO DEL TITOLO - SALVAGUARDIA DEL REGRESSO DEL DEBITORE - NECESSITA - LIMITI.*
TITOLI DI CREDITO - CAMBIALE (O PAGHERO) - AZIONE CAUSALE - PROPONIBILITA - CONDIZIONI - OFFERTA E DEPOSITO DEL TITOLO - SALVAGUARDIA DEL REGRESSO DEL DEBITORE - NECESSITA - LIMITI.*
La proponibilita dell'Azione causale da parte del creditore cambiario e subordinata alla duplice condizione dell'offerta in restituzione del titolo con il relativo deposito presso la cancelleria del giudice competente e dell'avvenuto adempimento delle formalita necessarie per conservare al debitore le azioni di regresso che possono competergli. Dette condizioni hanno, peraltro, la loro ragione d'essere, quanto alla prima, sempre che accanto alla Azione causale continui a sopravvivere anche quella cambiaria e, quanto alla seconda, che vi siano azioni di regresso da salvaguardare. (nella specie e stata esclusa la sussistenza delle sopra indicate condizioni, trattandosi di Azione causale proposta nei confronti dell'unico obbligato cambiario al quale la cambiale era stata restituita dal procuratore legale del creditore, senza l'autorizzazione di questi). (V 3481'69, mass n 343611; 2300'69, mass n 341701).*
Riferimenti normativi: Legge 14/12/1933 num. 1669 art. 66
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)