Sez. 1, Sentenza n. 7980 del 07/04/2011 (Rv. 617873 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - GIUDICE DELEGATO - PROVVEDIMENTI - RECLAMI | Composizione del tribunale - Partecipazione al collegio del giudice delegato - Ammissibilità - Fondamento - Deduzione dell'incompatibilità - Mezzo - Ricusazione - Fattispecie anteriore ai d.lgs. nn. 5 del 2006 e 169 del 2007.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - GIUDICE DELEGATO - PROVVEDIMENTI - RECLAMI
È legittima la partecipazione del giudice delegato al collegio che decide sul reclamo avverso un provvedimento da lui stesso emesso, ai sensi dell'art. 25 legge fall. (nel testo "ratione temporis" applicabile anteriore ai d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 e 12 settembre 2007, n. 169), in quanto attua l'esigenza di concentrazione processuale di ogni controversia negli organi concorsuali, con la conseguente rapidità di definizione delle fasi in cui la stessa procedura é suddivisa; l'eventuale incompatibilità deve essere denunziata, mediante ricorso alla ricusazione tempestiva, ex artt. 51, primo comma, n. 4 e 52 cod. proc. civ.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 51 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 52 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 487, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 82, Legge Falliment. art. 25, Decreto Legisl. 09/01/2005 num. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 12/09/2007 num. 167
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)