Sez. 2, Sentenza n. 12694 del 07/04/1978 Ud. (dep. 19/10/1978) Rv. 140218 - 01
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - IN GENERE - OBBLIGO DEL DIBATTIMENTO ENTRO IL DECIMO GIORNO DALLO ARRESTO - FATTISPECIE IN TEMA DI RAPINA.*
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - IN GENERE - OBBLIGO DEL DIBATTIMENTO ENTRO IL DECIMO GIORNO DALLO ARRESTO - FATTISPECIE IN TEMA DI RAPINA.*
Per la legittimita del giudizio direttissimo e sufficiente che l'imputato sia condotto in giudizio in stato di arresto entro il decimo giorno dall'arresto compiuto nella flagranza o quasi flagranza del reato. Tale e la condizione o requisito essenziale di questa procedura speciale, che abolisce la fase dell'istruttoria e collega il reato al dibattimento, tanto da travolgere termini e formalita, pur rimanendo integre le garanzie della difesa dello imputato e delle altre parti. (nella specie, in relazione al delitto di rapina impropria, la suprema Corte ha ritenuto che l'arrestato in flagranza non doveva necessariamente essere condotto subito davanti al tribunale che sedeva in udienza penale, potendo essere presentato allo stesso tribunale anche oltre il decimo giorno dall'arresto ex art 2 legge 14 ottobre 1974, n 497).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 502 CORTE COST., Legge 14/10/1974 num. 497 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)