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Sez. 1, Sentenza n. 1684 del 29/05/1972 (Rv. 358562 - 01)

PROVA CIVILE - INTERROGATORIO - NON FORMALE (LIBERO) - FUNZIONI - DICHIARAZIONI DELL'INTERROGATO - DEDUZIONE DA PARTE DEL GIUDICE DI MERITO DI ELEMENTI A FAVORE DELL'INTERROGATO - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1972-05-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/358562-01

PROVA CIVILE - INTERROGATORIO - NON FORMALE (LIBERO) - FUNZIONI - DICHIARAZIONI DELL'INTERROGATO - DEDUZIONE DA PARTE DEL GIUDICE DI MERITO DI ELEMENTI A FAVORE DELL'INTERROGATO - AMMISSIBILITA.*

L'interrogatorio non formale o libero ha essenzialmente la funzione di fornire semplici chiarimenti e precisazioni sui fatti di causa; ma tale funzione esso assolve anche con l'apporto di elementi da cui trarre presunzioni semplici o che corroborino le prove acquisite al processo, in conseguenza, le dichiarazioni in esso contenute possono costituire il fondamento del convincimento del giudice di merito, anche in favore dell'interrogato. (V 1701'59).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 117

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)