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Sez. 3, Sentenza n. 1201 del 28/03/1977 (Rv. 384867 - 01)

PROVA CIVILE - INTERROGATORIO - NON FORMALE (LIBERO) - EFFICACIA PROBATORIA - ESCLUSIONE - MANCATA VALUTAZIONE DELLE RISPOSTE FORNITE IN TALE SEDE - VIZIO DI OMESSA OD INSUFFICIENTE MOTIVAZIONE - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1977-03-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/384867-01

PROVA CIVILE - INTERROGATORIO - NON FORMALE (LIBERO) - EFFICACIA PROBATORIA - ESCLUSIONE - MANCATA VALUTAZIONE DELLE RISPOSTE FORNITE IN TALE SEDE - VIZIO DI OMESSA OD INSUFFICIENTE MOTIVAZIONE - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE.*

L'interrogatorio non formale non costituisce un mezzo di prova, non essendo diretto a provocare dichiarazioni contrarie all'interesse dell'interrogato, ma solo a chiarire ed a precisare i fatti di causa, sicche le risposte date dalla parte nel corso dello svolgimento di esso non hanno valore di confessione ne costituiscono da sole elementi sufficienti di prova. Da esse il giudice puo semplicemente dedurre elementi sussidiari di convincimento, per corroborare o disattendere le prove gia acquisite al processo, onde, in Mancanza di altre emergenze processuali, nessuna efficacia probatoria puo essere attribuita al loro contenuto. Conseguentemente, nella mancata valutazione dell'interrogatorio non formale non solo non puo riscontrarsi alcuna violazione dell'art 2733, contemplante la confessione giudiziale, ma non e neppure configurabile il vizio di omessa od insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, essendo la suddetta valutazione rimessa al potere discrezionale del giudice del merito, il cui omesso Esercizio non puo essere Sindacato in Sede di legittimita. (V 895/74, mass n 368925; (V 1686/72, mass n 358562; (V 464/71, mass n 350089; (V 1481/68, mass n 333143; (V 3404/62, mass n 255007).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2733, Cod. Proc. Civ. art. 117, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)