Sez. 2, Sentenza n. 4467 del 28/02/2006 (Rv. 587505 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO - NECESSITÀ DI SPECIFICA APPROVAZIONE SCRITTA - CLAUSOLE VESSATORIE OD ONEROSE | Contratti dei consumatori - Azione inibitoria - Disposizioni - Potere discrezionale del giudice - Legittimazione all'azione - Fase di merito - Fattispecie.
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO - NECESSITÀ DI SPECIFICA APPROVAZIONE SCRITTA - CLAUSOLE VESSATORIE OD ONEROSE
In tema di clausole vessatorie nei contratti del consumatore, la struttura articolata dell'articolo 1469 sexies cod. civ., che prevede la relativa azione inibitoria, attribuendo al riguardo un potere discrezionale al giudice, contiene più disposizioni, aventi natura diversa: nel primo comma si riconosce la legittimazione delle associazioni rappresentative dei consumatori e di altri soggetti ad adire il giudice; nel secondo comma si tratta della fase cautelare, mentre nel terzo si prevede la pubblicazione della sentenza. Poiché, allora, la riconosciuta legittimazione di cui al primo comma non attiene alla sola fase cautelare e, del resto, la disposizione di cui all'ultimo comma, peraltro non direttamente collegata al secondo, non può essere riferita unicamente alla eventuale fase cautelare, si deve concludere che la suddetta legittimazione sussiste anche in ordine al procedimento di merito a cognizione piena (Nella specie la S.C., enunciando il suddetto principio di diritto, ha confermato la sentenza di merito che pur avendo dichiarato il difetto di legittimazione dell'intervenuto Codacons nazionale, aveva accolto la domanda proposta dal Codacons Toscana Liguria per accertarsi l'abusività delle clausole del modello contrattuale utilizzato da una società venditrice di apparecchi acustici a persone anziane).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1469
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)