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Sez. 2, Sentenza n. 583 del 14/02/1975 (Rv. 373894 - 01)

DIRITTI REALI - PROPRIETA - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA - RIVENDICAZIONE - PROVA - ONERE PROBATORIO DEL RIVENDICANTE - ESTENSIONE - LIMITI - AMMISSIONI DEL CONVENUTO.*
Stato
decisa il 1975-02-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/373894-01

DIRITTI REALI - PROPRIETA - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA - RIVENDICAZIONE - PROVA - ONERE PROBATORIO DEL RIVENDICANTE - ESTENSIONE - LIMITI - AMMISSIONI DEL CONVENUTO.*

L'attore in revindica deve fornire la prova della proprieta della cosa rivendicata, ossia il titolo costitutivo del suo diritto, o, trattandosi di acquisto derivativo, deve produrre l'atto o gli Atti traslativi da cui il diritto azionato discende. Il rigore della prova che deve fornire il rivendicante, ai sensi dell'art 2697 cod civ, si attenua in situazioni particolari, in relazione alle peculiarita della fattispecie concreta, dovendo la maggiore esigenza probatoria che si richiede all'attore in rivendicazione essere rapportata alle ammissioni del convenuto ed al valore del titolo che l'attore deduce in suo favore. Il convenuto nel giudizio di revindica e vincolato dal riconoscimento da esso compiuto circa la sussistenza del dominio in capo ad alcuni danti causa dell'attore, quando il rivendicante dimostra la continuita dei trapassi fino a quello in suo favore. (V 2508/73, mass n 365949; 786/70, mass n 346083).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 948, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)