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Sez. 2, Sentenza n. 2617 del 21/06/1977 (Rv. 386306 - 01)

DIRITTI REALI - PROPRIETA - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA - RIVENDICAZIONE - PROVA - RIGORE - ATTENUAZIONE - RICONOSCIMENTO DA PARTE DEL CONVENUTO DELL'APPARTENENZA DEL BENE UN TEMPO A UNA DETERMINATA PERSONA - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1977-06-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/386306-01

DIRITTI REALI - PROPRIETA - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA - RIVENDICAZIONE - PROVA - RIGORE - ATTENUAZIONE - RICONOSCIMENTO DA PARTE DEL CONVENUTO DELL'APPARTENENZA DEL BENE UN TEMPO A UNA DETERMINATA PERSONA - CONSEGUENZE.*

Nell'Azione di rivendicazione il rigore della prova della proprieta e attenuato se il convenuto riconosca che il fondo rivendicato apparteneva un tempo a una determinata persona, essendo sufficiente in tal caso che il rivendicante dimostri, mediante gli occorrenti Atti di acquisto, il passaggio della proprieta del bene da quella determinata persona fino a lui. (V 583/75, mass n 373894).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 948, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)