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Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 29037 del 11/11/2019 (Rv. 655761 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE | Istanza di sospensione del processo ex art. 6, comma, 10, del d.l. n. 119 del 2018 - Ambito di applicazione - Controversie definite con sentenza ancora impugnabile in via ordinaria - Rimedio della revocazione - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-11-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/655761-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE

In tema di condono fiscale, l'istanza di sospensione del processo ex art. 6, comma 10, del d.l. n. 119 del 2018, conv., con modif., in l. n. 136 del 2018, è ammissibile solo per le controversie definite con sentenza non ancora impugnabile con mezzi ordinari e non anche per quelle definite con decisione per la quale l'unico rimedio esperibile sia la revocazione. (In applicazione del principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile la richiesta di sospensione del giudizio pendente avanti a sé per la revocazione di una propria ordinanza cassatoria, affermando che l'annullamento con rinvio della sentenza della C.T.R. non comporta la pendenza della lite rispetto al giudizio di revocazione, ma, eventualmente, rispetto a quello di rinvio).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 23/10/2018 num. 119 art. 6 com. 10, Legge 17/12/2018 num. 136 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)